L'adozione del nuovo regime forfettario: valutazioni di convenienza

27.11.2014

L'art.9 del ddl della Finanziaria 2015 introduce un nuovo regime e forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo.

Il regime, presenta in sintesi le seguenti caratteristiche:

  • esonero della tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali
  • non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA acquisti
  • esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalle dichiarazione annuale
  • esclusione dall'IRAP
  • esclusione dall'applicazione degli studi di settore/parametri
  • regime agevolato anche ai fini contributivi (per le sole imprese individuali)
  • reddito determinato forfetariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività
  • applicazione al reddito di un imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le regole IRPEF

 

Confronto tra regime dei minimi e regime forfettario

A seguito dell'introduzione del nuovo regime sono soppressi dall' 1.1.2015 gli attuali regimi minori; tuttavia, per coloro che al 31.12.2014 applicano il regime dei minimi, è prevista una clausola di salvaguardia che consente di proseguire con tale regime.

Ai fini IVA il contribuente forfetario adotta un regime analogo a quello previsto per i contribuenti minimi e pertanto:

  • non addebita l'IVA in via di rivalsa ai propri clienti
  • non detrae l'IVA a credito sugli acquisti

Quindi l'IVA non incide sulla valutazione di convenienza tra i due regimi.

L'elemento da considerare nella valutazione è invece il carico fiscale. Mentre nel regime dei minimi l'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 5%, il regime forfetario è del 15% applicato ad un reddito ridotto dalla percentuale di deduzione e un regime agevolato ai fini dei contributi previdenziali che prevede il pagamento dei contributi in base al reddito effettivo. Considerato che la percentuale di deduzione varia in relazione all'attività economica, per ciascuna situazione va verificata l'incidenza dei costi effettivi e confrontata con la percentuale forfetaria.

In una prima analisi si ritiene comunque più conveniente il regime dei minimi.

 

Confronto tra regime ordinario e regime forfettario

Il regime forfetario ha  il vantaggio, rispetto al regime ordinario, di essere esonerato dagli adempimenti contabili, dagli studi di settore, di essere esclusi dall'Irap anche se il contribuente potrebbe essere già esonerato per carenza dell'autonoma organizzazione.

E' inoltre un regime particolarmente conveniente per i soggetti i cui clienti sono consumatori finali perché ha la possibilità di sostituire l'IVA che non addebita con un parziale innalzamento del prezzo.

Dal punto di vista del carico fiscale, l'imposta sostitutiva del 15% è molto interessante ma bisogna tenere in considerazione la presenza di familiari a carico, deduzioni e detrazioni che con il regime forfetario vengono persi a differenza del regime ordinario.

Da questa analisi sono possibili le seguenti considerazioni:

  • il regime è vantaggioso per i contribuenti che operano prevalentemente con consumatori finali
  • non è consigliabile per i soggetti che presentano un'elevata variabilità dei ricavi/compensi che può comportare il superamento delle soglie previste per il regime. L'entrata/uscita dal regime è infatti particolarmente onerosa dal punto di vista amministrativo
  • è necessario realizzare una stima dei costi che sono richiesti per lo svolgimento dell'attività.  Tanto più i costi sono inferiori rispetto alla deduzioni, tanto più il regime è appetibile
  • è necessaria un attenta valutazione in presenza di carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni che con il regime forfettario vengono persi.

 

In considerazione delle variabili sopra elencate, la valutazione deve avvenire prendendo in esame la specifica situazione.

Lo studio Dr. Bettera è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

Dott. Davide Bettera